Il Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene per la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione – Ufficio 2 – ha trasmesso la nota prot. 0000083 del 9 gennaio 2024, avente ad oggetto “Utilizzo del pesce nella preparazione di alimenti greggi per animali da compagnia”.
Il Ministero chiarisce che nel caso di utilizzo di pesce crudo di cui alla lett. i) e j) dell’art. 10 del Reg. (CE) 1069/09, nella formulazione di alimenti greggi per animali da compagnia, questo sottoprodotto oltre a non mostrare alcun segno di alterazione degli aspetti organolettici, deve essere sempre obbligatoriamente sottoposto ad abbattimento a -20°C per almeno 24 ore.
Inoltre, i materiali di categoria 3 costituiti da prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo che non presentano alcun rischio per la salute pubblica o animale, possono essere utilizzati, in deroga ai sensi dell’art. 16, come alimenti per animali da compagnia, senza previo congelamento, purchè il pesce sia sottoposto ad un trattamento ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. m) del Reg. (CE) 852/04 (trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti).
Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.
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