La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 16 gennaio 2024 ha pubblicato i seguenti regolamenti:
• Regolamento (UE) 234/2024 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione;
• Regolamento (UE) 238/2024 della Commissione del 15 gennaio 2024 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti.
L’allegato I del Reg. (CE) 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e specifica le condizioni per il loro uso.
Di seguito le modifiche intervenute con i due Regolamenti:
A. Regolamento (UE) 234/2024
Non essendo stati presentati dati supplementari per le otto sostanze seguenti, sono state eliminate le seguenti sostanze dall’elenco dell’Unione:
Denominazione chimica | N. FL |
2-fenilpent-2-enale | 05.175 |
2-fenil-4-metil-2-esenale | 05.222 |
2-(sec-butil)-4,5-dimetil-3-tiazolina | 15.029 |
4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolina | 15.030 |
2,4-dimetil3-tiazolina | 15.060 |
2-isobutil-3-tiazolina | 15.119 |
5-etil-4-metil-2-(2-metilpropil)-tiazolina | 15.130 |
5-etil-4-metil-2-(2-butil)-tiazolina | 15.131 |
B. Regolamento (UE) 238/2024
Per le sostanze riportate in tabella 2 non si può escludere una potenziale aneugenicità in vivo per le sostanze. In attesa di una nuova valutazione dei dati da parte dell’EFSA, sono state introdotte limitazioni nelle condizioni d’uso delle di tali sostanze. Nella tabella si riportano tali condizioni d’uso per le sole categorie riguardanti il pesce e i prodotti della pesca:
Denominazione chimica | Condizioni d’uso |
2-fenilcrotonaldeide | Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 0,50 mg/kg |
2-fenil-5-metiles-2-enale | Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 5,00 mg/kg |
2-fenil-4-metil-2-pentenale | Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 1,50 mg/kg |
Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione dei documenti.
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