Il Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene degli Alimenti e la Nutrizione, ha trasmesso in data 8 maggio 2024 un’informativa in merito alla revoca dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura nei prodotti utilizzati nei prodotti alimentari (modifica del Regolamento UE N. 1321/2013).
Il Ministero informa che nel corso della riunione del 24 aprile scorso del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi – Sezione Novel Food e sicurezza tossicologica della catena alimentare, è stata votata a maggioranza la revoca degli otto prodotti primari aromatizzanti di affumicatura di seguito elencati, a seguito delle problematiche di tipo tossicologico emerse in fase di rivalutazione da parte dell’EFSA (si rimanda alla consultazione della nota interna Prot. 459 del 6 dicembre 2023 in merito alla pubblicazione del parere scientifico).
I prodotti primari aromatizzanti di affumicatura, conformi alle disposizioni riportate nell’elenco di cui al Reg. UE 1321/2013 per le categorie alimentari e relative sottocategorie (FC 9.2 per i “Pesci e prodotti della pesca trasformati, compresi crostacei e molluschi” e FC 9.3 per le “Uova di pesce”), sono autorizzati a essere immessi sul mercato fino al 1° luglio 2029.
Inoltre, i prodotti alimentari a cui tali prodotti sono stati aggiunti, possono rimanere sul mercato fino al TMC o alla data di scadenza.
Analogamente i prodotti alimentari di tutte le altre categorie a cui tali prodotti primari aromatizzanti di affumicatura sono autorizzati a essere immessi sul mercato fino al 1° luglio 2026 e a rimanere sul mercato fino al TMC o alla data di scadenza.
Si rimanda alla consultazione dell’allegato per gli approfondimenti di interesse.
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