Nuovi contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca 2024-2026.

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 6 dicembre 2023 ha pubblicato il Regolamento del Consiglio del 27 novembre 2023 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026.

Il regolamento stabilisce i nuovi contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026.

L’allegato del regolamento riporta i prodotti per i quali i dazi sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti, nei periodi e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Il sistema di gestione dei contingenti tariffari è stabilito nel Reg. (UE) 2015/2447, il quale prevede che venga seguito l’ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.

All’articolo 4 sono stabilite le condizioni alle quali è possibile beneficiare della sospensione o riduzione dei dazi all’importazione:

  1. Sono ammessi esclusivamente i prodotti destinati al consumo umano;
  2. Non sono ammessi i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.
  3. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle operazioni tra le quali: pulitura ed eviscerazione, taglio,; campionatura e cernita; etichettatura; condizionamento; refrigerazione; congelamento ecc.
  4. In deroga al punto 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più operazioni, tra le quali riportiamo: taglio a dadi; sfilettatura; produzione di falde; taglio di blocchi congelati, frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati e cefalopodi per l’ottenimento di filetti individuali ecc.

Viene disposta infine l’esclusione dei prodotti originari della Russia o della Bielorussia dalla contingenza tariffaria (art. 4.5). Tale esclusione, in particolare dei merluzzi dell’Alaska, si ripercuoterà sui flussi commerciali e richiederà un adeguamento da parte del settore industriale dell’Unione.

Al fine di stabilire l’origine dei prodotti nell’ambito dei contingenti, si applicano le norme di origine non preferenziali a norma dell’articolo 60 del Reg. (UE) n. 952/2013.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.

  Mercoledì, 06 Dicembre 2023

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