Modifiche al “pacchetto igiene” in materia di conservazione e trasporto dei prodotti della pesca e di produzione di pettinidi, ai gasteropodi marini e agli echinodermi

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 299 del 18 novembre 2022 ha pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e alcuni prodotti altamente raffinati e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda alcuni molluschi bivalvi”.

Il regolamento (UE) 2017/625, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1756, estende la possibilità di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione a tutti gli echinodermi che non sono filtratori e non solo agli oloturoidei. È pertanto opportuno modificare l’allegato III, sezione VII, capitoli IX e X, del regolamento (CE) n. 853/2004 per tener conto di tale possibilità.

Il regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, apporta le seguenti modifiche che per comodità si riportano in tabella di concordanza vecchia/nuova disposizione.

  Venerdì, 18 Novembre 2022

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