La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 20 dicembre 2023 ha pubblicato il “Regolamento (UE) 2842/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca”.
Il regolamento, di cui si riportano i punti di maggiore interesse, relativamente alle modifiche intervenute, in particolare, sui Regg. (CE) 1224/2009, (CE) n. 1967/2006, (CE) 1005/2008, consiste in un corposo documento di n. 105 pagine, n. 134 considerando, 8 articoli e 2 allegati.
Di seguito alcuni degli obiettivi che persegue il nuovo regolamento :
Le nuove disposizioni garantiranno un sistema di controllo della pesca più armonizzato per le attività di pesca dell’UE e una migliore conservazione delle risorse marine attraverso:
Per la prima volta, la piena tracciabilità digitale sarà obbligatoria lungo la catena di approvvigionamento, consentendo alle autorità di contrastare più efficacemente la pesca illegale. Il sistema sarà obbligatorio per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura freschi e congelati. Verrà gradualmente esteso ai prodotti trasformati della pesca e dell’acquacoltura, come le conserve.
Per i prodotti della pesca importati, l’uso dello strumento informatico CATCH diventerà obbligatorio. Gli importatori dell’UE dovranno utilizzare CATCH a partire dal 9 gennaio 2026 per presentare i certificati di cattura per l’importazione di prodotti della pesca nel mercato dell’UE.
Il regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2024, ma sono previste disposizioni transitorie per lasciare alle autorità di pesca dell’UE e alle altre parti interessate il tempo necessario per adattarsi ai nuovi requisiti.
La maggior parte delle disposizioni del regolamento modificato si applicherà tra 2 anni, a partire dal 10 gennaio 2026. Le deroghe al margine di tolleranza si applicano tra 6 mesi (dal 9 luglio 2024).
Alcune disposizioni si applicheranno solo dopo 4 anni (a partire dal 10 gennaio 2028).
Poche altre disposizioni si applicheranno solo dopo 5 anni (dal 10 gennaio 2029), come quelle sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura preparati e conservati o delle alghe.
Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.
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