Modalità pratiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca nonché disposizioni inerenti le radiazioni UV.

Il regolamento (UE) 2019/627 della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625, deve essere sottoposto a modifica per alcuni dei suoi articoli:

  • Dato che nella maggior parte dei casi le radiazioni UV non sono da considerarsi radiazioni ionizzanti come da definizione è opportuno modificare l’articolo 45, lettera l);
  • A norma dell’articolo 51 del Reg. (UE) 2019/627, agli oloturoidei vivi che non sono filtratori non si applicano le prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi ai molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate di produzione e di stabulazione;
  • Il Reg. (UE) 2017/625 cosi come modificato dal Reg. (UE) 2021/1756 ha esteso, rispetto a tutti gli echinodermi che non sono filtratori e non solo agli oloturoidei, la possibilità di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione, in modo che la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non sia necessaria in relazione alla raccolta degli echinodermi che non sono filtratori;
  • Atteso che la lettera a) dell’articolo 71 fa erroneamente riferimento alla sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 anziché alla sezione VIII relativa ai prodotti della pesca risulta necessario rettificare il Reg. (UE) 2019/627;
  • L’allegato VI del Reg. (UE) 2019/627 stabilisce, tra l’altro, nell’ambito delle modalità pratiche per i controlli ufficiali sui prodotti della pesca, i metodi di analisi da applicare se dall’esame organolettico emergono dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca. A tal proposito, l’EFSA con proprio parere scientifico ha individuato i metodi in grado di distinguere tra pesce «super raffreddato» e pesce precedentemente congelato che è presentato commercialmente come «super raffreddato». Pertanto si rende necessario modificare l’allegato VI del Reg. (UE) 2019/627.

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.

  Martedì, 20 Dicembre 2022

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