Indicazione in etichetta della sede dello stabilimento – la precisazione della Commissione europea

Con nota prot. 511 del 9.10.2017 si informava della pubblicazione, in G.U. della Repubblica Italiana n. 235 del 7 ottobre 2017, del “Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145”, avente ad oggetto “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta del- la sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”.

Detto decreto prevedeva l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento, che come precisato, in più occasioni, comunque non interessava i prodotti per i quali risultava obbligatoria l’indicazione della “marchio di identificazione” ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, ovvero il cosiddetto “bollo”.

Così come anticipato nel corso degli “Incontri informativi inerenti talune questioni d’interesse per il comparto ittico”, organizzati da Assoittica Italia sul territorio nazionale, si porta a conoscenza che la Commissione europea, con nota C(2018) 421 del 30.01.2018, ha notificato al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Angelino Alfano, specifiche indiucazioni inerenti la notifica dello schema di decreto legislativo, in argomento.

Di seguito il dettaglio della nota.

  Venerdì, 25 Maggio 2018

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