La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 278 del 09 novembre 2018 ha pubblicato la “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1668 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d’America nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano”.
Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che i prodotti di origine animale siano importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.
La decisione 2006/766/CE della Commissione elenca i Paesi terzi e i territori che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che possono di conseguenza essere esportati nell’Unione. In particolare, l’allegato I della suddetta decisione contiene un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano.
I controlli dell’Unione negli Stati Uniti d’America, tesi a valutare il sistema di controllo attualmente utilizzato nella produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione hanno avuto luogo nel 2015. Tali controlli, insieme alle assicurazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America, indicano che le condizioni di produzione dei molluschi bivalvi applicabili negli Stati di Massachusetts e Washington offrono garanzie soddisfacenti
Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l’allegato I della decisione 2006/766/CE, alla voce relativa agli Stati Uniti d’America, così come di seguito riportato.
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