La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 416 del 23 novembre 2021 ha pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione del 22 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori”.
Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili stabilisce norme relative all’obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura e agli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione possa stabilire norme di esecuzione relative ai tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione, in quanto comportano un rischio irrilevante di diffusione delle malattie elencate o emergenti, nonché norme di esecuzione relative ai tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori di animali acquatici che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di conservare determinati tipi di documentazione.
Maggiori dettagli sono riportati in apposito allegato.
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