Disposizioni in materia “meat sounding”

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 del 1° dicembre 2023 ha pubblicato la Legge 1° dicembre 2023, n. 172, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.

Il decreto, all’articolo 2, appellandosi al principio di precauzione di cui all’art. 7 del Reg. (CE) n. 178/2002, dispone il divieto, agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi, di produrre e commercializzare alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

All’articolo 3, inoltre, è disposto il divieto, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali, dell’uso di:

a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

In merito si precisa che tali disposizioni:

  • non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale
  • non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il consumatore sulla composizione dell’alimento;
  • non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell’ambito di tali combinazioni.

Con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre in errore il consumatore sulla composizione dell’alimento.

Per i prodotti della filiera ittica l’autorità che svolge i controlli è Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere euro 150.000.

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.

  Mercoledì, 06 Dicembre 2023

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