La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 del 1° dicembre 2023 ha pubblicato la Legge 1° dicembre 2023, n. 172, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.
Il decreto, all’articolo 2, appellandosi al principio di precauzione di cui all’art. 7 del Reg. (CE) n. 178/2002, dispone il divieto, agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi, di produrre e commercializzare alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
All’articolo 3, inoltre, è disposto il divieto, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali, dell’uso di:
a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
In merito si precisa che tali disposizioni:
Con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre in errore il consumatore sulla composizione dell’alimento.
Per i prodotti della filiera ittica l’autorità che svolge i controlli è Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981.
Gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere euro 150.000.
Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.
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