La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 287 del 10 agosto 2021 ha pubblicato la “Decisione n. 1/2021 del Comitato di Cooperazione Doganale ESA-UE del 2 agosto 2021 concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati
dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato”.
Il 31 marzo 2021 Maurizio ha presentato una quarta richiesta di deroga alle norme di origine con riguardo a 120 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69 da importarsi nell’Unione da giugno 2021 a giugno 2022.
In seguito all’analisi, il Comitato di Cooperazione Doganale ha deciso che in deroga al protocollo n. 1 dell’APE interinale e conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, dello stesso protocollo, il tirsite salato della voce SA 0305 69 (codice NC 0305 69 80) ottenuto da tirsite non originario della voce SA 0303 89 è considerato originario di Maurizio.
La deroga si applica al prodotto, al quantitativo ed al periodo stabilito nell’allegato.
La decisione entra in vigore il 2 agosto 2021. La deroga non sarà rinnovata.
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