La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GU n. 87 del 13 aprile 2024, ha pubblicato il Decreto 4 marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, avente ad oggetto “Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso”.
Il decreto definisce, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese di cui sotto, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 196.
Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese: attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata; non destinatarie di sanzioni interdittive […]., non soggette a cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Codice delle leggi antimafia; non in stato di liquidazione […].
Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Non sono ammissibili, ai fini del contributo le spese per l’acquisto di prodotti che si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.
Per accedere al contributo di cui al decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, per il tramite del legale rappresentante, presentano un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).
Si rimanda alla consultazione dell’allegato per gli approfondimenti di interesse.
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