Autorità competenti per l’accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali

Il Ministero della Salute, Direzione Generale Per L’igiene E La Sicurezza Degli Alimenti e la Nutrizione, e Direzione Generale della Salute Animale, ha trasmesso la nota prot. 0044567 del 14 novembre 2024, che si allega, avente ad oggetto: “Autorità competenti designate, nell’ambito delle rispettive competenze, all’accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Riscontro richieste di chiarimento”.

È fornito un riscontro alle richieste di chiarimento pervenute riguardo l’interpretazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 27, relativo alle Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni del Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare, di spettanza del Ministero della Salute, nei settori di cui al comma 1 del suddetto decreto.

La nota fornisce chiarimento in merito l’interpretazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 27:

  • In merito alla possibilità da parte di soggetti diversi da quelli di qui all’art. 2, comma 1 di procedere all’accertamento e alla contestazione di illeciti amministrativi durante lo svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali nei settori ivi previsti, e quali validità abbiano i verbali di accertamento e contestazione redatti dagli Enti accertatori diversi da ASL o NAS, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. 27/2021:
    • Come chiarito nel parere, solo le autorità competenti designate dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 27/2021 hanno l’esclusiva per tali attività. Eventuali verbali redatti da altre autorità non avrebbero valore come atti ufficiali, sebbene possano comunque essere considerati nella valutazione delle A.C. per eventuali e successive azioni di accertamento e contestazione.
  • Per quanto concerne la questione riguardante se i regolamenti comunali non rientrino nella riserva di competenza:
    • Nel merito è stato evidenziato che tale riserva si applica sia alle violazioni di norme del Reg. (UE) 625/2017 direttamente applicabili, sia alla normativa comunitaria o nazionale emanata in applicazione della normativa dell’Unione nei settori di cui al d.lgs. 27/2011, comma 1, che può ricomprendere “disposizioni legislative, regolamentari e amministrative”. 

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione della nota allegata.

  Lunedì, 25 Novembre 2024

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