Aggiornamenti delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 28 del 03 febbraio 2021 ha pubblicato il “Decreto 1° dicembre 2020: Aggiornamenti, relativi all’anno 2021, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”.

Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 reca «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» prevede, tra l’altro, che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale).

L’Istituto nazionale di statistica, ha comunicato, con nota prot. n. 7157 in data 16 ottobre 2020, che per il periodo settembre 2019 – settembre 2020, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al -0,6% e, con nota prot. n. 8426 in data 27 novembre 2020, che l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al -3,1 %.

La media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2019 – settembre 2020, ultimo mese utile per applicare la riduzione dal 1° gennaio 2021, è pari a -1,85%.

Pertanto, il Direttore Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’Acqua Interne ha stabilito quanto segue:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2021, applicando la riduzione dell’uno virgola ottantacinque percento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2020.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2021.

4. La misura minima di canone è di euro 2.500 (duemilacinquecento) a decorrere dal 1° gennaio 2021 prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. La misura minima di euro 2.500 (duemilacinquecento) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020.

  Giovedì, 04 Febbraio 2021

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