La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 1° agosto ha pubblicato “Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2067 della Commissione, del 31 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda la soppressione delle voci da SF-001 a SF-010 dall’elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati”.
Il Reg. (UE) n. 1321/2013 istituisce l’elenco dell’Unione in cui figurano i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati, le loro specifiche e le loro condizioni d’impiego. Le autorizzazioni dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura da SF-001 a SF-010 erano valide per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 e rinnovabili per ulteriori periodi di 10 anni su richiesta presentata dal titolare dell’autorizzazione alla Commissione.
Per i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-007 e SF-010 non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’autorizzazione (scaduta il 1° gennaio 2024), mentre per i prodotti SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009 la Commissione ha negato il rinnovo dell’autorizzazione.
Alla luce delle preoccupazioni dell’Autorità relative ai prodotti SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009, e del fatto che tali aromi sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di prodotti alimentari e tutti gli impieghi autorizzati dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura che conferiscono un sapore di «affumicato» o, in alcuni casi, sono impiegati in alternativa a un processo di affumicatura tradizionale sono scaduti o non sono rinnovati, sono introdotte misure adeguate al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di trovare alternative:
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