Revoca aromatizzanti di affumicatura e tempi di adeguamento

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 1° agosto ha pubblicato “Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2067 della Commissione, del 31 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda la soppressione delle voci da SF-001 a SF-010 dall’elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati”.

Il Reg. (UE) n. 1321/2013 istituisce l’elenco dell’Unione in cui figurano i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati, le loro specifiche e le loro condizioni d’impiego. Le autorizzazioni dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura da SF-001 a SF-010 erano valide per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 e rinnovabili per ulteriori periodi di 10 anni su richiesta presentata dal titolare dell’autorizzazione alla Commissione.

Per i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-007 e SF-010 non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’autorizzazione (scaduta il 1° gennaio 2024), mentre per i prodotti SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009 la Commissione ha negato il rinnovo dell’autorizzazione.

Alla luce delle preoccupazioni dell’Autorità relative ai prodotti SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009, e del fatto che tali aromi sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di prodotti alimentari e tutti gli impieghi autorizzati dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura che conferiscono un sapore di «affumicato» o, in alcuni casi, sono impiegati in alternativa a un processo di affumicatura tradizionale sono scaduti o non sono rinnovati, sono introdotte misure adeguate al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di trovare alternative: 

  • Per quanto riguarda i prodotti alimentari ricadenti nelle categorie 1.7 (formaggio e prodotti caseari), 8 (carni), 9.2 (pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), 9.3 (uova di pesce), ai quali sono aggiunti i suddetti aromatizzanti prima del 21 agosto 2024 sono immessi sul mercato fino al 1o luglio 2029 e possono rimanere sul mercato fino al TMC o fino alla data di scadenza.
  • Le preparazioni contenenti i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 o SF-009 possono essere immesse sul mercato fino al 1° luglio 2029 per l’impiego nelle categorie 1.7 (formaggio e prodotti caseari), 8 (carni), 9.2 (pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), 9.3 (uova di pesce) e delle rispettive sottocategorie], e fino al 1° luglio 2026 per tutte le altre categorie di alimenti.

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.

  Venerdì, 02 Agosto 2024

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