La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 21 maggio 2024 ha pubblicato il Decreto 17 maggio 2024 avente ad oggetto “Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli”.
Il decreto reca disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. La ZES unica è stata istituita dal D.L. 19 settembre 2023, n. 124, e comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo per l’anno 2024 di 1.800 milioni di euro.
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa delle principali indicazioni fornite nel decreto:
Beneficiari (art.2) | Tutte le imprese, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali indicati nell’articolo 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni comprese nella ZES unica. |
Esclusioni(art.2) | Settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio […] della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché́ nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. |
Investimenti ammissibili(art. 3) | Investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. |
Limite di spesa(art. 3) | il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni di cui sopra, nel limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro.Il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (per le specifiche regionali si veda art.4). |
Procedura di accesso (art. 5) | I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.Contestualmente le imprese devono dichiarare l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis. |
Modalità di fruizione(art. 7) | Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.Il credito d’imposta in oggetto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a determinate condizioni.Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti. |
Controlli | Qualora il credito d’imposta sia in tutto o in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. |
Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.
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