La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 21 maggio 2024 ha pubblicato “Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1333 della Commissione, del 17 maggio 2024, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano”.
Il Reg. (UE) 2235/2020 stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al Reg. (UE) 429/2016, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al Reg. (UE) 625/2017 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l’altro, per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci.
Il Reg. (UE) 1333/2024 in oggetto, modifica come segue il Reg. (UE) 2235/2020:
- Il Reg. (UE) 2023/2744, di cui era stata data notizia con nota interna Prot. 012 del 23 gennaio 2024, ha sostituito tale capitolo. Nel Reg. (UE) 2023/2744, al punto II.2.6.2, punti i) e iii), del capitolo 28 (modello FISH-CRUST-HC[1]) sostituito, erano presenti due note in eccesso (13 e 14). Tali note vengono soppresse.
- Il Reg. (UE) 2023/2744 ha erroneamente soppresso la parte II del capitolo 29 (modello EU-FISH[2]). Viene pertanto ripristinata la parte II del capitolo in questione e, per motivi di chiarezza, modificato l’ordine dei punti.
- La direttiva 96/23/CE è stata abrogata e le disposizioni relative all’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 29 di tale direttiva sono state integrate nel Reg. (UE) 2022/2292. Anche la decisione 2011/163/UE è stata abrogata e le sue disposizioni sono state integrate nel Reg. (UE) 2021/405. È pertanto necessario adeguare tali riferimenti nell’allegato III, capitolo 29, parte II, del Reg. (UE) 2020/2235 nel testo da ripristinare.
- Ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico non si applicano le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del Reg. (UE) 2022/2292. È pertanto introdotta un’opzione di certificazione distinta per tali prodotti nell’allegato III, capitolo 29, parte II, del Reg. (UE) 2020/2235. Tale opzione di certificazione dovrebbe fare riferimento, per quanto riguarda i contaminanti, alla conformità al Reg. (UE) 2023/915 e, per quanto riguarda i residui di antiparassitari, alla conformità al Reg. (CE) n. 396/2005.
- Poiché le modifiche apportate al Reg. (UE) 2020/2235 dal Reg. (UE) 2023/2744 sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare gli scambi, le modifiche e le rettifiche apportate al Reg. (UE) 2020/2235 dal presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- L’entrata in vigore urgente delle modifiche e delle rettifiche non pregiudica il fatto che, conformemente all’articolo 2 del Reg. (UE) 2023/2744, fino al 15 settembre 2024 continua a essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca, accompagnate dall’opportuno certificato sanitario/ufficiale o certificato ufficiale rilasciato conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 28 e 29, del Reg. (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal Reg. (UE) 2023/2744, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2024.
Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione della nota allegata.
[1] modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano.
[2] modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio.