Modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti ed imballaggi ecosostenibili

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 21 maggio 2024 ha pubblicato il Decreto n. 2 aprile 2024 avente ad oggetto “Criteri e modalità̀ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché́ requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale”.

L’agevolazione di cui al presente decreto è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 5, iscritte e «attive» presso il registro delle imprese, che svolgono un’attività economica sul territorio nazionale, e che  hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Le spese ammissibili all’agevolazionesostenute negli anni 2023 e 2024, sono relative all’acquisto di:

  1. prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; 
  2. gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chi- mici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; 
  3. gli imballaggi in legno non impregnati;
  4. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta; 
  5. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio; 
  6. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro. 

I prodotti e gli imballaggi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti tecnici e le certificazionipreviste dall’allegato 1 al decreto.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Per accedere all’agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un’apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all’allegato 2, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news sito. 

L’agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili, ed è fruita sotto forma di credito d’imposta.

L’agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell’ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, non può, comunque, eccedere l’importo annuale di 20.000,00 euro.

Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 

Per ciascuno degli stanziamenti annuali, il Ministero, con apposita comunicazione sulla sezione news del sito istituzionale, dispone l’apertura di due distinti sportelli

a) il primo da attivare nell’annualità 2024 e avente ad oggetto le spese di cui all’art. 4 sostenute nel corso dell’anno 2023; 

b) il secondo da attivare nell’annualità 2025 e avente ad oggetto le spese di cui all’art. 4 sostenute nel corso dell’anno 2024. 

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.

  Mercoledì, 22 Maggio 2024

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