Modifiche al Reg. (CE) 853/2004 in materia di bollo e temperatura di lavorazione dei prodotti ittici

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 19 aprile 2024 ha pubblicato il “Regolamento delegato (Ue) 2024/1141 della Commissione del 14 Dicembre 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova”.

Il Reg. (CE) n. 853/2004, per quanto riguarda i prodotti ittici, è così modificato:

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono così modificati: 

1. nell’allegato II, sezione I, la parte B è così modificata:

a) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se apposto in uno stabilimento all’interno dell’Unione, il marchio deve essere di forma ovale e recare l’abbreviazione di Unione europea (“UE”) in una delle lingue ufficiali dell’Unione, come segue: EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES, EÚ.

Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti da imprese situate all’esterno dell’Unione su prodotti importati nell’Unione.»;

b) è aggiunto il punto seguente:

«8 bis. I requisiti relativi alla forma del marchio di identificazione di cui alla presente parte B possono essere sostituiti dai requisiti relativi a un marchio di identificazione speciale conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e alle norme adottate ai sensi dell’articolo 67, lettera a), dell’articolo 71, paragrafo 3 o 4, o dell’articolo 259, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento.

(*1) Regolamento (UE) 2016/429

….omissis….
2. alla sezione VIII, capitolo VII, allegato III, è aggiunto il punto seguente:

«4. I prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati o i prodotti della pesca trasformati, se devono essere a una temperatura inferiore a quella del ghiaccio fondente per consentire l’impiego di macchine per l’affettamento o il taglio di prodotti della pesca, possono essere mantenuti a tale temperatura necessaria per motivi tecnologici per un lasso di tempo il più breve possibile e in ogni caso non superiore a 96 ore. La conservazione e il trasporto a tale temperatura non sono consentiti.

I prodotti della pesca congelati, se devono essere a una temperatura superiore a -18 °C per consentire l’impiego di macchine per l’affettamento o il taglio di prodotti della pesca, possono essere mantenuti a tale temperatura necessaria per motivi tecnologici per un lasso di tempo il più breve possibile e in ogni caso non superiore a 96 ore. La conservazione e il trasporto a tale temperatura non sono consentiti.»;

3. Il marchio di identificazione sui prodotti di origine animale può continuare a recare le abbreviazioni di «Comunità europea» di cui all’allegato II, sezione I, parte B, punto 8, del regolamento (CE) n. 853/2004, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2028 e i prodotti di origine animale recanti tali marchi di identificazione apposti prima di detta data possono rimanere sul mercato.

4. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per gli approfondimenti d’interesse si rimanda alla consultazione dell’allegato.

  Lunedì, 22 Aprile 2024

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