Pratiche commerciali sleali – asserzioni ambientali e sociali.

 La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 238 del 6 marzo 2024 ha pubblicato la “Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”

Il provvedimento modifica la Direttiva (CE) 29/2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. In particolare introduce norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali: 

  • le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, 
  • le asserzioni ambientali ingannevoli greenwashing»), 
  • le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. 

Tali norme sono introdotte mediante la modifica degli articoli 6 e 7 della Direttiva (CE) 29/2005, nonché del suo allegato I

Si riportano di seguito le modifiche di interesse che ha subito la Direttiva (CE) 29/2005: 

  • Sono inserite, tra le altre, le seguenti definizioni :
    • beni”;
    • asserzione ambientale“;
    • asserzione ambientale generica“;
    • marchio di sostenibilità”.
  • Le informazioni relative alle caratteristiche ambientali o sociali, nonché gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità sono inseriti tra gli elementi che possono indurre in errore il consumatore
  • Sono aggiunte le seguenti pratiche ingannevoli: 
    • “la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili […];
    • “la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa”;
  • All’articolo 7, “Omissioni ingannevoli” è aggiunto un paragrafo relativo al servizio di raffronto tra prodotti in merito alle caratteristiche ambientali o sociali o di circolarità. 
  • Nell’allegato I sono inserite 12 nuovi punti relativi alle “Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali” .

Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 settembre 2026. 

Si rimanda alla consultazione dell’allegato per gli approfondimenti di interesse.

  Martedì, 26 Marzo 2024

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