La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 22 gennaio 2024 ha pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 della Commissione del 19 gennaio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e da cui èautorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati e prodotti della pesca”.
I prodotti di origine animale e prodotti composti possono entrare nell’Unione da paesi terzi che non dispongono di un piano di controllo approvato se garantiscono che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato –I del Reg. (UE) 2021/405.
In merito ai paesi elencati nell’allegato I del Reg. (UE) 2021/405 vengono inserite le seguenti modifiche:
Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.
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