Catture selvatiche prodotti della pesca – esenzione dalle misure supplementari relative ai prodotti composti.

 La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 28 novembre 2023 ha pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2023/2652 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di miele, carni, prodotti altamente raffinati, capsule di gelatina e prodotti della pesca e le prescrizioni relative all’attestato privato e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri”. 

Con tale regolamento, la Commissione dispone l’esenzione dagli obblighi di cui agli articoli da 6 a 12 del Reg. (UE) 2292/2022 per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico.

Si ricorda a questo proposito che il Reg. (UE) 2022/2292 integra il Reg. (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano.

La Commissione ha ritenuto che per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, la prova della conformità alle prescrizioni supplementari di cui all’articolo 4 del Reg. (UE) 2022/2292 fornisce sufficienti garanzie della conformità alla legislazione dell’UE in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

La conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 4 del Reg. (UE) 2022/2292 fornisce garanzie per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni dell’UE relative alla contaminazione derivante dall’ambiente, in particolare alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2023/915.

Sui prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico devono inoltre essere effettuati controlli ufficiali dai paesi terzi per quanto riguarda i residui e i contaminanti in conformità all’articolo 70 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Pertanto l’art. 5 del Reg. (UE) 2022/2292 è stato cosi modificato: 

Articolo 5 Animali e prodotti cui si applicano gli articoli da 6 a 12:

……omissis….

2. Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 non si applicano: 

— alla gelatina e alle materie prime per la produzione di gelatina di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, e 

— al collagene e alle materie prime per la produzione di collagene di cui all’allegato III, sezione XV, capitolo I, punto 1, del suddetto regolamento, e 

— ai prodotti altamente raffinati di origine animale, e 

— agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili. 

— ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili. 

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione dell’allegato.

  Giovedì, 30 Novembre 2023

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