Riduzione dei limiti per nitriti e nitrati negli alimenti.

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 9 ottobre 2023 ha pubblicato il “Regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione del 6 ottobre 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda gli additivi alimentari nitriti (E 249-250) e nitrati (E 251-252)”.

L’articolo 32, paragrafo 1, del Reg. (CE) 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell’Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità.

In considerazione della nuova valutazione dei nitriti e dei nitrati come additivi alimentari è opportuno ridurre le dosi massime di nitriti e nitrati che possono essere aggiunti come additivi alimentari agli alimenti, al fine di mantenere il più basso possibile il livello di nitrosammine che potrebbero formarsi a causa di tale uso, garantendo nel contempo la sicurezza microbiologica.

Inoltre, per ciascuna disposizione relativa all’uso di nitriti e nitrati, è opportuno stabilire i livelli residui massimi da tutte le fonti per i prodotti pronti per la commercializzazione, per l’intera durata del loro periodo di conservazione, al fine di monitorare meglio l’esposizione con riferimento alle rispettive DGA.

I prodotti dovrebbero comunque poter essere immessi sul mercato anche in caso di superamento dei nuovi livelli massimi residui di nitrati, ma con l’obbligo per l’operatore del settore alimentare interessato di indagare sul motivo di tale superamento.

Si precisa che il provvedimento introduce numerose modifiche soprattutto per quanto riguarda le carni ed i prodotti a base di carne.

Per quanto riguarda i prodotti ittici, gli additivi sono autorizzati, all’interno della categoria 09.2 (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) solamente per “Aringhe e spratti marinati”.

La categoria 09.2 (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) è così modificata:

i):

“E 251-252Nitrati500Solo aringhe e spratti marinati
Periodo di applicazione: fino al 9 ottobre 2025″
E251-252Nitrati270(XA e XD)Solo aringhe e spratti marinati
Periodo di applicazione: dal 9 ottobre 2025″

ii) sono aggiunte le seguenti note:

• (XA) La dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in ioni NO3).

• (XD) La dose residua massima da tutte le fonti del prodotto pronto per la commercializzazione, per l’intera durata del suo periodo di conservazione, non deve superare i 45 mg/kg espressi in ioni NO2.».

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento allegato.

  Martedì, 10 Ottobre 2023

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