La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 131 del 16 aprile 2021 ha pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale”.
Al fine di evitare fraintendimenti e garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è opportuno modificare le note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III, capitoli 28 e 31.
Al fine di garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano sono inoltre necessarie alcune modifiche al titolo e alle note del modello di certificato sanitario relativo agli animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
In allegato le specifiche sulle modifiche contenute nel provvedimento.
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