Disposizioni transitorie relative all’utilizzo dei certificati sanitari per l’ingresso dei prodotti nell’Unione ed i movimenti all’interno dell’Unione

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 131 del 16 aprile 2021 ha pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’utilizzo dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali”.

Al fine di agevolare la transizione verso l’utilizzo dei nuovi certificati sanitari e sanitari/ufficiali per i movimenti di partite all’interno dell’Unione e tra Stati membri, nonché di consentire l’adeguata formazione degli operatori e del personale delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i certificati rilasciati conformemente alla legislazione applicabile prima della data di applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 prevede un periodo transitorio per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l’utilizzo di tali certificati.

In allegato le specifiche sulle modifiche di interesse del comparto ittico contenute nel provvedimento.

  Venerdì, 16 Aprile 2021

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